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Ritenuta d'acconto 2026: cos'è e come funziona

Redazione Tot

28 maggio 202610 min

La ritenuta d'acconto è uno dei meccanismi fiscali più comuni per professionisti e imprese che lavorano con collaboratori esterni. Compare in fattura, si versa con F24 e riappare nella dichiarazione dei redditi.

Tra chi la subisce e chi la versa, le cose da ricordare possono sembrare tante. Niente panico, qui trovi una guida completa di Tot sulla ritenuta d'acconto nel 2026:

  • Cos'è la ritenuta d'acconto e perché esiste;
  • Chi è il sostituto d'imposta e quali sono i suoi obblighi;
  • A chi si applica la ritenuta del 20% e a chi no;
  • Come si calcola e come si compila correttamente una fattura con ritenuta;
  • Quando e come si versa con il modello F24;
  • Cos'è la Certificazione Unica e quando va consegnata;
  • Cosa succede in dichiarazione dei redditi a chi subisce la ritenuta.
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Cos'è la ritenuta d'acconto

La ritenuta d'acconto è una trattenuta che il committente (cioè chi paga una prestazione) applica sul compenso lordo del prestatore e versa direttamente allo Stato, in nome e per conto del prestatore stesso.

In parole semplici: invece di pagare l'intero compenso al professionista e aspettare che sia lui o lei a versare le tasse dovute a fine anno, una parte di quelle tasse viene trattenuta subito e anticipata al Fisco da chi effettua il pagamento.

Il termine "d'acconto" non è casuale: è un anticipo sull'imposta che il prestatore dovrà calcolare in dichiarazione dei redditi. A fine anno, quando il professionista presenterà il modello Redditi, le ritenute subite saranno scomputate dall'IRPEF complessivamente dovuta. Se le ritenute superano l'imposta, si genera un credito d'imposta.

Perché esiste la ritenuta d'acconto

Il meccanismo nasce per due ragioni molto pratiche:

  • Garantire entrate costanti all'Erario: lo Stato incassa l'imposta nel momento in cui il reddito si forma, non un anno dopo;
  • Ridurre l'evasione: la trattenuta tracciata in fattura e versata da un terzo è molto più difficile da "dimenticare" rispetto a un'autoliquidazione del prestatore.

È uno dei pilastri del sistema di sostituzione d'imposta italiano, regolato principalmente dal DPR 600/1973 (in particolare dagli articoli 25 e 25-bis).

Chi è il sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta è il soggetto che, per legge, trattiene la ritenuta sul compenso pagato e la versa al Fisco al posto del prestatore.

In altre parole: è il committente che paga la fattura, ma con un ruolo aggiuntivo di "esattore" delegato dallo Stato.

Chi può essere sostituto d'imposta

Sono sostituti d'imposta, quando pagano compensi soggetti a ritenuta:

  • Società di capitali (SRL, SRLS, SpA, ecc.);
  • Società di persone (SNC, SAS);
  • Imprese individuali, società e professionisti titolari di partita IVA, quando corrispondono compensi soggetti a ritenuta;
  • Enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni.

Chi NON è sostituto d'imposta

Non sono sostituti d'imposta:

  • I privati cittadini (un consumatore che paga un idraulico per casa sua non trattiene nulla);
  • I contribuenti in regime forfettario: chi è in forfettario non applica la ritenuta sulle proprie fatture e, nella maggior parte dei casi, non opera ritenute sui compensi pagati a professionisti. Restano però sostituti d'imposta per eventuali redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Il forfettario come committente

Il regime forfettario crea spesso confusione su questo punto.

La regola operativa, salvo eccezioni (es. forfettari con dipendenti, che diventano sostituti per le ritenute sulle retribuzioni), è che il forfettario non opera ritenute sui compensi che paga ad altri professionisti. Il professionista incassa quindi il compenso lordo, senza trattenuta.

Gli obblighi del sostituto d'imposta

Chi è sostituto d'imposta ha tre obblighi operativi:

  1. Trattenere la ritenuta in fattura, al momento del pagamento;
  2. Versarla all'Erario tramite modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento;
  3. Certificarla ogni anno al prestatore con la Certificazione Unica e dichiararla nel modello 770.
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A chi si applica la ritenuta d'acconto

La ritenuta d'acconto si applica principalmente sui redditi di lavoro autonomo e su alcune tipologie di redditi diversi. Vediamo i casi più frequenti.

Lavoro autonomo professionale

È il caso più comune. Il professionista con partita IVA che svolge la propria attività in forma di arte o professione (e non come impresa) emette fattura con ritenuta del 20% sul compenso, quando il committente è un sostituto d'imposta.

Rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro;
  • Architetti, ingegneri, geometri;
  • Consulenti aziendali, formatori, marketing manager freelance;
  • Designer, sviluppatori, copywriter con partita IVA professionale;
  • Medici e professionisti sanitari (con specifiche eccezioni).

Diverso è il caso del consulente che opera come ditta individuale iscritta al Registro delle imprese: in quel caso, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello n. 312/2021), il compenso non è soggetto a ritenuta, perché si tratta di reddito d'impresa e non di lavoro autonomo. L'art. 25, comma 1, del DPR 600/1973 prevede infatti che la ritenuta non si applichi alle prestazioni di lavoro autonomo effettuate nell'esercizio di imprese.

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Chi svolge una prestazione senza partita IVA, in via occasionale e non abituale, applica comunque la ritenuta del 20% sul compenso quando il committente è un sostituto d'imposta. La prestazione va documentata con una ricevuta (non una fattura) e, oltre i 5.000 euro annui di reddito da lavoro occasionale (soglia di esenzione, cd. "franchigia"), sorgono obblighi di iscrizione e contribuzione verso la Gestione Separata INPS.

Provvigioni a intermediari e agenti

Per agenti, rappresentanti, mediatori e procacciatori d'affari la ritenuta è generalmente pari al 23% applicato sul 50% delle provvigioni (effettivo 11,50% del lordo). La base imponibile può ridursi al 20% (con ritenuta effettiva del 4,60%) se l'agente si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi, previa apposita dichiarazione inviata al committente entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Diritti d'autore

Sui compensi per cessione di diritti d'autore la ritenuta è del 20%, ma applicata su una base imponibile ridotta: 75% del compenso per chi ha più di 35 anni, 60% per chi ne ha meno.

Cosa NON è soggetto a ritenuta

Non subiscono la ritenuta d'acconto:

  • I compensi fatturati da contribuenti in regime forfettario (lo dichiarano in fattura con apposita dicitura);
  • I compensi fatturati da ditte individuali e società in forma d'impresa (la ritenuta colpisce i redditi di lavoro autonomo, non quelli d'impresa);
  • Le cessioni di beni (la ritenuta colpisce le prestazioni di servizi e i redditi assimilati, non le vendite);
  • I compensi fatturati a privati (manca la figura del sostituto d'imposta).

Come si calcola la ritenuta d'acconto

Il calcolo, nei casi standard, è semplice: 20% del compenso imponibile. Il punto delicato è capire qual è la base imponibile.

Esempio di calcolo di ritenuta d'acconto (no cassa, no rivalsa INPS)

Esempio: un consulente fattura 1.000 € + IVA 22%.

  • Compenso: 1.000 €
  • IVA 22%: 220 €
  • Ritenuta d'acconto 20% (su 1.000 €): 200 €
  • Totale fattura: 1.220 €
  • Netto a pagare: 1.020 € (1.220 – 200)

Il committente paga 1.020 € al professionista e versa 200 € allo Stato con F24 entro il 16 del mese successivo.

Esempio di calcolo ritenuta d'acconto, con cassa di previdenza e rivalsa

Quando il professionista è iscritto a una cassa di previdenza (es. Cassa Forense, Inarcassa) o applica la rivalsa INPS del 4%, il calcolo cambia perché la ritenuta non si applica sulla quota di contributi previdenziali.

Esempio con rivalsa INPS 4%:

  • Compenso: 1.000 €
  • Rivalsa INPS 4%: 40 €
  • Imponibile IVA: 1.040 €
  • IVA 22%: 228,80 €
  • Ritenuta d'acconto 20% (su 1.000 €, non sulla rivalsa): 200 €
  • Totale fattura: 1.268,80 €
  • Netto a pagare: 1.068,80 €

Quando si applica la ritenuta: incasso, non emissione

Un punto spesso frainteso: la ritenuta diventa "dovuta" al momento del pagamento effettivo della fattura, non al momento dell'emissione.

Per i professionisti vale il principio di cassa: ai fini fiscali, conta quando il denaro entra (o esce). Anche il sostituto d'imposta versa l'F24 in funzione della data di pagamento, non della data fattura.

Come si compila una fattura con ritenuta d'acconto

La fattura elettronica con ritenuta segue le regole standard della fatturazione elettronica verso il Sistema di Interscambio, con alcune voci specifiche da compilare.

Le voci da indicare

In fattura devono comparire:

  • Il compenso lordo imponibile;
  • L'eventuale rivalsa previdenziale (es. INPS 4%, cassa di categoria);
  • L'IVA calcolata sull'imponibile;
  • La ritenuta d'acconto: tipologia, causale, aliquota e importo;
  • Il netto a pagare.

Sul tracciato XML della fattura elettronica la ritenuta è identificata con un codice "Tipo Ritenuta" che dipende dalla natura del prestatore (chi emette la fattura):

  • RT01 se il prestatore è persona fisica (ditte individuali, società di persone);
  • RT02 se è persona giuridica (società di capitali);
  • RT03 (INPS), RT04 (Enasarco), RT05 (Enpam) e RT06 servono invece a indicare i contributi previdenziali, quando dovuti.

Ritenuta d'acconto e dicitura di esonoro per il forfettario

Se sei in regime forfettario, in fattura va inserita la dicitura standard che esonera il committente dall'applicare la ritenuta:

"Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni."

Va affiancata, di norma, alla dicitura relativa alla non applicazione dell'IVA (commi 54-89 della stessa Legge).

Sul nostro blog trovi anche un approfondimento dedicato al Sistema di Interscambio SdI, utile per capire come la fattura "viaggia" tra te, il committente e l'Agenzia delle Entrate.

Quando e come si versa la ritenuta d'acconto

La scadenza: il 16 del mese successivo

Il sostituto d'imposta versa le ritenute trattenute nel mese tramite modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura.

Se il 16 cade di sabato, domenica o festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

La soglia dei 100 euro

Dal 2024, per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (artt. 25 e 25-bis DPR 600/1973), se l'importo dovuto in un mese non supera i 100 euro, il versamento può essere cumulato con quello del mese successivo, e comunque va effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Le ritenute operate a dicembre restano in ogni caso da versare entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

I codici tributo principali

Sul modello F24 la ritenuta va indicata con uno specifico codice tributo, in funzione della tipologia del compenso. I più frequenti sono:

  • 1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo (professionisti, arti e professioni, prestazioni occasionali);
  • 1038: ritenute su provvigioni di agenti, rappresentanti e mediatori.

Nel campo "anno di riferimento" si indica l'anno in cui è avvenuto il pagamento.

Cosa serve per compilare l'F24

Per ogni F24 servono: codice tributo, periodo di riferimento (mese e anno), importo, codice fiscale del sostituto. Per ritenute multiple nello stesso mese, gli importi possono essere cumulati per codice tributo.

Per non perdere mai una scadenza, sul nostro blog trovi il calendario completo delle scadenze fiscali 2026, aggiornato trimestralmente.

La Certificazione Unica e il modello 770

Trattenere e versare non basta: il sostituto d'imposta deve anche certificare e dichiarare le ritenute operate.

La Certificazione Unica (CU)

La Certificazione Unica è il documento con cui il sostituto attesta al prestatore l'importo dei compensi pagati e delle ritenute trattenute nell'anno precedente.

Con il D.Lgs. 81/2025 il calendario è stato rivisto. Per la CU 2026 (relativa ai redditi 2025), il sostituto deve:

  • Consegnarla al prestatore entro il 16 marzo 2026 (per tutte le categorie);
  • Trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026 per le CU relative a lavoro dipendente, assimilato, lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore e locazioni brevi;
  • Trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2026 per le CU relative a lavoro autonomo abituale (professionisti con partita IVA) e provvigioni non occasionali;
  • Entro il 31 ottobre 2026 per le CU che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.

Per il prestatore, la CU è il documento fondamentale per compilare la dichiarazione dei redditi: contiene tutti gli importi necessari per recuperare le ritenute subite.

Il modello 770

Il modello 770 è la dichiarazione annuale che il sostituto d'imposta presenta all'Agenzia delle Entrate per riepilogare tutte le ritenute operate, versate e certificate nell'anno precedente.

Va presentato in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il 770/2026, dato che il 31 ottobre 2026 cade di sabato, la scadenza slitta al 2 novembre 2026.

Per il sostituto d'imposta, CU e 770 rappresentano i due adempimenti dichiarativi annuali principali in materia di ritenute. La compilazione è in genere affidata al commercialista.

Cosa succede in dichiarazione dei redditi: il punto di vista del professionista

Per chi subisce la ritenuta, il meccanismo si chiude in dichiarazione dei redditi.

In sintesi:

  • Nel modello Redditi PF si dichiara il compenso lordo percepito (non il netto incassato);
  • Si calcola l'IRPEF dovuta in base agli scaglioni e alle detrazioni;
  • Dall'IRPEF si scomputano le ritenute subite, certificate nelle CU ricevute;
  • Se le ritenute superano l'IRPEF dovuta, si genera un credito d'imposta che può essere chiesto a rimborso o compensato in F24.

Per questo motivo, ai professionisti conviene archiviare con cura tutte le Certificazioni Uniche ricevute e tenere traccia delle fatture incassate con ritenuta nel corso dell'anno. È un'attività di riconciliazione che ogni P.IVA dovrebbe fare almeno una volta al trimestre.

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*Contenuto aggiornato al 2026 sulla base della normativa vigente (DPR 600/1973, D.Lgs. 1/2024 e D.Lgs. 81/2025). Per la situazione specifica della tua attività, consigliamo di consultare il tuo commercialista.

Fonti di riferimento: Agenzia delle Entrate, Fisco e Tasse.*

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