Introduzione
Flexible benefit: cosa sono, come funzionano e perché convengono
Resoconto
I fringe benefit sono beni e servizi specifici (auto aziendale, buoni pasto, buoni carburante) assegnati dall'azienda al dipendente.
I flexible benefit sono invece un budget welfare che il dipendente può spendere in autonomia scegliendo tra diverse opzioni (istruzione dei figli, sanità integrativa, trasporti, cultura, sport). I fringe benefit possono coesistere all'interno di un piano di flexible benefit, ma restano disciplinati da regole fiscali diverse.
No, entro i limiti e alle condizioni previste dall' art. 51 del TUIR, i flexible benefit non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente, quindi non sono soggetti a IRPEF, né a contribuzione a carico del dipendente.
È il principale vantaggio di questo strumento: a parità di valore nominale, il welfare "pesa" più di un equivalente in busta paga. È fondamentale rispettare le soglie specifiche previste per ciascuna categoria di beni e servizi, perché il superamento fa decadere l'esenzione.
Per i fringe benefit, in particolare, la Legge di Bilancio 2025 ha confermato per il triennio 2025–2027 le soglie di 1.000 € (generalità dei lavoratori) e 2.000 € (lavoratori con figli fiscalmente a carico). Il superamento di questi limiti rende imponibile l'intero importo, non solo l'eccedenza.
Dipende dalla fonte istitutiva del piano welfare.
Se il piano è introdotto attraverso un contratto o accordo collettivo (nazionale, aziendale o territoriale), oppure tramite un regolamento aziendale vincolante e non revocabile, che configuri un vero obbligo negoziale, i costi sostenuti dall'azienda sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 95 TUIR.
Se invece il piano è introdotto in modo volontario e discrezionale, con un regolamento liberamente modificabile dal datore di lavoro, la deducibilità è limitata al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, come previsto dall'art. 100 TUIR.
La distinzione è stata chiarita dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 28/E del 2016: per questo la formulazione del regolamento aziendale è un passaggio su cui vale la pena coinvolgere un commercialista fin dall'inizio.
No, entro i limiti e alle condizioni previste dall'art. 51 del TUIR, i flexible benefit non concorrono a formare reddito imponibile del lavoratore dipendente, quindi non sono soggetti a IRPEF, né a contribuzione a carico del dipendente, se rispettano i requisiti di esenzione previsti dalla normativa.
È il principale vantaggio di questo strumento: a parità di valore nominale, il welfare "pesa" più di un equivalente in busta paga. È fondamentale rispettare le soglie specifiche previste per ciascuna categoria di beni e servizi, perché il superamento fa decadere l'esenzione.
Per i fringe benefit, in particolare, la Legge di Bilancio 2025 ha confermato per il triennio 2025–2027 le soglie di 1.000 € (generalità dei lavoratori) e 2.000 € (lavoratori con figli fiscalmente a carico), e il superamento di questi limiti rende imponibile l'intero importo, non solo l'eccedenza.
I flexible benefit possono essere utilizzati in un ampio range di servizi e prodotti. Le categorie sono definite dal TUIR.
Istruzione ed educazione: include rette di asili nido, scuole dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, università, master e corsi di formazione dei figli del dipendente. Rientrano anche libri di testo, mensa scolastica, gite, servizi di baby-sitting e centri estivi.
Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti: servizi di assistenza domiciliare, RSA, supporto a genitori anziani o familiari con disabilità.
Sanità integrativa e previdenza complementare: come versamenti a fondi sanitari integrativi, fondi pensione complementari o polizze assicurative.
Trasporto pubblico: abbonamenti al trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale, per il dipendente e i familiari a carico.
Cultura, tempo libero e sport: abbonamenti a palestre, piscine, centri sportivi, cinema, teatri, musei, concerti, corsi di varia natura.